A cura di Alessandra Sonnati – Avvocato – Frignani Virano e Associati Studio Legale
Il franchising è applicabile a qualsiasi settore di attività, purché replicabile.
Esistono varie tipologie di franchising.
La prima classificazione, che tiene in considerazione il settore di operatività, comprende sia il franchising di prodotto (o di distribuzione) che il franchising di servizi.
Per quanto concerne il primo, si intende un’attività di distribuzione di qualsiasi bene (calzature, oggettistica, alimentari) esercitata utilizzando i segni distintivi
dell’affiliante, sia come marchio che come insegna. In questo caso, l’oggetto principale del rapporto con il cliente finale è la vendita di un bene.
In questo caso, l’oggetto principale del rapporto con il cliente finale è la vendita di un bene, eventualmente accompagnata da servizi collaterali.
Per franchising di servizi si intende invece un’attività che ha come oggetto l’erogazione o la fornitura di un servizio, che può essere dei più vari: dai
servizi finanziari a quelli alberghieri.
Oggetto del rapporto con il cliente in questo caso non è la vendita di beni materiali bensì una consulenza, un’erogazione di denaro.
Non rientra invece nella nozione di franchising il c.d. franchising di produzione, in quanto esso, più che potersi definire franchising vero e proprio, è in realtà una “semplice” licenza di marchio per la fabbricazione di prodotti.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
Il franchising infatti si presta ad essere realizzato nei più disparati settori di attività commerciale, ognuno avente le proprie caratteristiche distintive, ma avendo in
comune la natura del franchising, che consiste appunto nella trasmissione da un soggetto ad un altro di una formula commerciale, sperimentata dal primo affinché il secondo la possa “riprodurre” in proprio servendosi delle conoscenze e dei segni distintivi del primo. In linea teorica il franchising è quindi applicabile a qualsiasi settore di attività, purché replicabile.
Il contratto di franchising può poi essere classificato sulla base della tipologia e della struttura del contratto.
Così, oltre al contratto di franchising tradizionale troviamo altre figure contrattuali molto diffuse nella prassi: il master franchising ed il corner franchising.
Il master franchising stabilisce che “il contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed
economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di
affiliazione commerciale con terzi”.
Lo schema tradizionale prevede che il franchisor stipuli con il master-franchisee un contratto di franchising coprente un determinato territorio nel quale viene concessa al master franchisee la facoltà di concedere sub-licenze. Il master franchisee, a sua volta, stipula contratti di affiliazione con vari sub-franchisees, i quali non hanno alcun rapporto contrattuale diretto con il franchisor “principale”.
Il contratto di corner franchising è invece quel contratto “con il quale l’affiliato in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale”. Si tratta di un fenomeno tutt’altro che raro particolarmente nelle grandi superfici distributive, tipo centri commerciali.
Come si vede dalla breve panoramica che precede, il franchising è uno strumento flessibile, che ben può essere adattato a qualsiasi settore e assetto organizzativo.
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