Il conto vendita: opportunità o bluff?

di Mirco Comparini – Commercialista e Revisore Legale

Il termine “conto vendita” è attribuito a forme di commercializzazione di beni, spesso, ben diverse.

Ad esempio, si parla di conto vendita anche per le attività come “mercatini dell’usato”, per le quali è applicabile il contratto di “mandato alla vendita” e per le quali si rende necessario anche l’inquadramento come “agenzie di affari” soggette alla normativa riportata nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Tale formula non è applicabile solo all’usato, ma anche ai beni di nuova produzione. All’atto pratico, uno o più soggetti (privati o imprese) proprietari di beni consegnano ad un soggetto terzo (impresa) tali beni per la loro vendita. Quest’ultimo espone i bene e li vende per conto dei primi, incassa il denaro per loro conto ed esegue il rimborso ai singoli proprietari dei beni, trattenendosi una provvigione. Il responsabile di tale struttura non è quindi un commerciante, in quanto non pone in vendita direttamente merce della quale detiene il titolo di proprietà o di possesso in termini estimatori, ma si configura come un vero e proprio “promotore di affari”. Si tratta, quindi, di una tipica attività di intermediazione alla quale è applicabile l’Articolo 1706 e seg. del Codice Civile (contratto di mandato).

Come funziona il Conto Vendita

Altra forma di commercializzazione in conto vendita è, invece, quella ritenuta più “tipica” e che è identificabile nel “contratto estimatorio”, regolato dall’Articolo 1556 e seg. del Codice Civile, il quale recita: “con il contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”.

All’atto pratico, il tradens adempie all’obbligo di consegnare prodotti o merci all’accipiens (che ne è responsabile quale “custode”) il quale, al ricevimento, non è tenuto a pagarne il prezzo, ma vi provvederà (nei termini e con le modalità concordate) al momento della riconsegna dell’invenduto o ad altro specifico momento, come, ad esempio, alla verifica del venduto.

Tale formula, che impropriamente chiameremo “estimatoria”, è definita anche “merci in conto vendita” e si differenzia, quindi, dalla formula tipica definita “merci in conto acquisto”, con la quale il commerciante acquista la merce, acquisendone quindi a tutti gli effetti la proprietà, la paga (nei termini ed alle condizioni convenute) e può liberamente disporne, incluse decisioni circa il prezzo di vendita, la percentuale dei saldi, il margine, ecc.

E’ ovvio che, per chi decide di intraprendere un’attività commerciale, indipendentemente dalla tipologia di merci che decide di trattare, si tratta di una differenza alquanto importante:

  • acquistare la merce da vendere e pagarla dopo la vendita stessa, restituendo quella invenduta, oppure, acquistare la merce e pagarla senza sapere se effettivamente sarà venduta;
  • assumersi il rischio delle rimanenze di fine anno/stagione, oppure, non sentire il peso di tale “capitale fermo”. E ciò, non solo per logiche di mercato derivanti dal comportamento del consumatore, ma anche a seguito di valutazioni e scelte sbagliate, anche in termini quantitativi e qualitativi;
  • sulla quantità da acquistare, sui prodotti, modelli, varianti acquistati, e di ritrovarsi molte rimanenze invendute o non avere la necessità di risolvere tali problematiche gestionali;
  • usufruire del rapporto bancario secondo le proprie esigenze e possibilità (finanziando gli acquisti) o dedicare parte delle “concessioni bancarie” al rilascio di una garanzia bancaria che, solitamente, il fornitore richiede per le merci messe a disposizione.

Questa, in sintesi, è la formula contrattuale classica prevista dalla legge ed è una formula sempre più utilizzata anche nei rapporti di franchising ai quali, però, sono apportate delle specificità. Contrariamente a come spesso si rileva o viene riportato, nel “conto vendita” conseguente i rapporti da “contratto estimatorio” non è obbligatorio che il venditore agisca in nome e per conto del fornitore, anzi, direi che non è ammesso. Il venditore è un soggetto autonomo ed indipendente. L’adesione ad un marchio (con la forma contrattuale concordata) non comporta l’instaurazione di tale tipologia di rapporto che corrispondente ad un “mandato”.

© RIPRODUZIONE VIETATA

Per evitare errori e insidie che può nascondere questa formula di distribuzione leggi l’articolo completo nell’ultimo numero di AZ Franchising. Acquista AZ Franchising Magazine

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *