Il contratto franchising: domande e risposte

**di Alessandra Sonnati – Avvocato Frignani Virano e Associati Studio Legale | Articolo completo nell’ultimo numero di AZ Franchising- Giugno 2021

Lo scopo di questo articolo è quello fornire – senza alcuna pretesa di esaustività – una sintetica panoramica delle principali previsioni della Legge 6 maggio 2004, n. 129, che disciplina l’affiliazione commerciale, riassunte in 5 domande e riposte.

1. Come è definito il franchising?

La legge 129/04 definisce il franchising come “… il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

2. Quale forma deve avere il contratto di franchising?

Il contratto di franchising deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità.

3. Qual è la durata (minima) di un contratto di franchising?

Quanto alla durata la legge prevede che “l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento degli investimenti”, durata minima che la legge specifica essere almeno tre anni, salvo evidentemente i casi di risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti.

4.Quali sono gli elementi essenziali del contratto di franchising?

Per quanto riguarda il contenuto, la legge si imita a fornire un elenco degli elementi che il contratto deve, come minimo, regolare, lasciando ampio spazio all’autonomia delle parti nel determinarne il contenuto concreto così come di determinare le altre pattuizioni contrattuali.

L’elenco è diviso in due categorie: elementi essenziali (ovvero elementi che il contratto deve necessariamente disciplinare per non incorrere in nullità) ed elementi eventuali.

Tra gli elementi essenziali troviamo:

  1. l’ammontare delle spese e degli investimenti iniziali che l’affiliato deve sostenere prima di iniziare l’attività;
  2. l’indicazione della specifica del know-how fornito dall’affiliante;
  3. l’indicazione dei servizi resi dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
  4. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.

Tra gli elementi solo eventuali vi sono invece:

  1. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties;
  2. l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
  3. l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
  4. le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato.

5.Quali informazioni deve fornire il franchisor prima della firma del contratto?

Tra gli obblighi posti dalla legge in capo al franchisor c’è quello dell’informativa precontrattuale, previsto dall’art. 4 della legge 129/2004, che impone al franchisor di fornire, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, la “copia completa del contratto da sottoscrivere”, corredato da una serie di informazioni quali:

a) i principali dati relativi all’affiliante;

b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;

e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni.

Anche se l’art. 4 parla di “allegati” al contratto, le informazioni che precedono possono indifferentemente essere riportate nel contratto oppure negli allegati, così come in un separato documento; l’importante è che l’informativa venga fornita.

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