Il franchisor è responsabile dei comportamenti del franchisee?

Brevi note alla sentenza del Tribunale di Perugia del 4 Aprile 2019

L’omissione colposa del controllo da parte del franchisor può comportare una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente per fatto del franchisee

di Alessandra Sonnati – Avv. – Frignani Virano e Associati – Studio Legale

Il contratto di franchising non fa perdere alle parti la loro reciproca indipendenza, come anche confermato dall’art. 1, comma 1 della legge 129/2004. Siamo pertanto di fronte ad attività imprenditoriali autonome le une dalle altre. Le conseguenze dell’autonomia ed indipendenza del franchisor rispetto al franchisee si misurano nei confronti di tutti i terzi con i quali il franchisee viene in contatto (fornitori, dipendenti, clienti, pubbliche amministrazioni, ecc.), i quali – di norma – avranno azione soltanto nei confronti del franchisee e non nei confronti del franchisor.
Tale autonomia incontra tuttavia dei limiti. Uno dei cardini su cui ruota il franchising è costituito dalla concessione in uso, a favore del franchisee, dei segni distintivi del franchisor – in primo luogo marchio e insegna – e, più in generale, dalla stretta integrazione che viene a stabilirsi tra impresa-madre e imprese affiliate.
Tale condivisione è suscettibile di creare nel cliente un affidamento sia in ordine all’identità tra franchisor e franchisee (quando il cliente entra in contatto con il franchisee credendo di trattare invece direttamente con la casa madre-franchisor) sia sull’esistenza in capo al franchisee dei medesimi standard qualitativi e di correttezza commerciale del franchisor. Da tali affidamenti deriva quindi un onere di controllo per il franchisor sulle persone dei franchisees e sulle modalità di svolgimento della loro attività. L’omissione colposa di tale controllo da parte del franchisor può comportare una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti del cliente per fatto del franchisee.
La semplice condivisione dei segni distintivi, in assenza di condotte colpose da parte del franchisor, non è tuttavia sufficiente a far sorgere automaticamente una qualche responsabilità nei confronti dei terzi in capo all’affiliante per azioni od omissioni del franchisee.
Quanto precede trova conferma in una recente sentenza del Tribunale di Perugia (Trib. Perugia, 4 Aprile 2019).
Un cliente si era rivolto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad un punto in franchising. Il franchisee non aveva ultimato i lavori in tempo utile per far in modo che il cliente ottenesse una tariffa incentivante, in quanto l’entrata in esercizio dell’impianto era avvenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per legge per l’ammissione agli incentivi in questione. Il cliente chiamava quindi in causa sia il franchisee che il franchisor “in quanto responsabile del fatto del proprio affiliato commerciale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per violazione dell’affidamento riposto dal cliente sull’appartenenza alla rete commerciale” chiedendone la condanna in solido al risarcimento del conseguente danno patrimoniale.
Il Tribunale osserva in primis quanto segue: “…il contratto di affiliazione commerciale si distingue da quello di distribuzione proprio per il fatto che, nel franchising, una parte concede all’altra la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, fornendo inoltre assistenza o consulenza tecnica o commerciale, e così inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di soggetti distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi (art. 1, L. n. 129 del 2004 e D.M. n. 204 del 02 settembre 2005), ne segue che – sia nel caso di franchising di beni che in quello, come nel caso in esame, di franchising di servizi, nonostante l’uso comune del marchio, affiliante e affiliato sono soggetti distinti dal punto di vista economico e giuridico …”.
Ne consegue, secondo il Tribunale, che in difetto di allegazione di specifici elementi di colpa a carico del franchisor, quali ad esempio l’inadeguatezza del know-how e delle procedure tecniche ed operative per la gestione della clientela o l’inadeguatezza della scelta dell’affiliato, profili che, entrambi, non erano stati oggetto di doglianza nel caso portato all’attenzione del Tribunale “non possa condividersi l’assunto che ne fonda la responsabilità per il fatto dell’affiliato sul principio dell’apparenza. Tale criterio opera, difatti, a tutela dell’affidamento incolpevole di colui che, sulla base di circostanze colposamente ingenerate dal soggetto di cui altri spendeva il nome, abbia avuto la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cfr. Cass,. 18519 del 13/07/2018). Esso, quindi, non può trovare applicazione nell’ipotesi in esame, inerente a due soggetti giuridici autonomi e distinti, ed immediatamente apprezzabili come tali dalla clientela, sì che la scelta dell’affiliato in quanto inserito in una rete di affiliazione non determina, per ciò solo, una responsabilità dell’affiliante per il fatto dell’affiliato che sarebbe una non ammissibile ipotesi di responsabilità di posizione”.
Applicando i suddetti principi il Tribunale ha quindi rigettato la domanda svolta nei confronti del franchisor.

©RIPRODUZIONE VIETATA

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *