Il principio della novità: requisito indispensabile per il deposito di un marchio

I marchi sono una entità capace di caratterizzare un’impresa e/o un suo prodotto, rispetto ad altri presenti sul mercato

La disciplina relativa ai marchi e ai diritti di proprietà industriale è contenuta nel D.Lgs.30/2015, modificato dal D.Lgs-15/2019, in vigore dal 23 marzo 2019, qui di seguito DPI. Quando pensiamo alla proprietà industriale ci riferiamo prevalentemente ai marchi, ai modelli e alle invenzioni.

In particolare:

L’art. 1 del CPI dispone che “l’espressione Proprietà Industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. 

I marchi vengono quindi citati nella norma insieme ad altri “segni distintivi”, intendendosi con tale espressione qualsiasi entità capace di caratterizzare un’impresa e/o un suo prodotto, rispetto ad altri presenti sul mercato.

Ad esso si applicano anche il Regolamento di attuazione del CPI e gli artt.2569-2571 C.C. oltre alle fonti internazionali e comunitarie tra cui il Reg. UE 1001/2017.

La normativa precisa un principio fondamentale, un requisito indispensabile perché il deposito di un marchio sia valido: il principio della novità.

Non sono nuovi i segni che siano:

1) identici o simili ad un segno già noto, in via non puramente locale, come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

2) identici o simili a un segno già noto, in via non puramente locale, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

3) identici ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;

4) identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

5) identici o simili ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Per maggiori informazioni > AZ Franchising Giugno 2021 / PROPRIETÀ INDUSTRIALE: I MARCHI E IL LORO VALORE NELL’IMPRESA a cura dell’Avv. Patricia de Masi Taddei Vasoli – dMTV LEX

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