LA TUTELA DELLA BRAND IMAGE

La “brand image” rappresenta un indubbio valore per le catene come quelle in franchising.

L’ immagine commerciale, ovvero il prestigio e la stima di cui la rete in franchising gode presso il pubblico, rappresenta un importante “valore aggiunto” di cui beneficiano non solo il franchisor ma tutti i franchisees della rete ed è fonte potenziale espansione della rete stessa.
E’ quindi pertanto essenziale che siano assicurati, in tutti i punti vendita, l’unitarietà di immagine e l’unitarietà dei prodotti offerti.
L’uniformità di immagine costituisce proprio il requisito indispensabile di questo tipo di distribuzione commerciale poiché induce nel cliente la certezza che in uno qualsiasi dei punti vendita essi troveranno lo stesso servizio, lo stesso tipo di prodotto e la stessa qualità.

Il caso: violazione dei diritti di proprietà intellettuale del franchisor

Della brand image si è occupato il Tribunale di Milano in un giudizio intentato da un franchisor contro un franchisee il quale aveva iniziato a vendere
sistematicamente presso il punto vendita monomarca sia prodotti privi di marca che prodotti di altra marca e provenienza rispetto a quelli forniti dal franchisor.
I giudici milanesi hanno ritenuto che la condotta del franchisee integrasse sia violazione dei diritti di proprietà intellettuale del franchisor, sia violazione del contratto di franchising che obbligava il franchisee a vendere sotto il marchio esclusivamente prodotti d’origine e qualità prevista.
Quanto al danno conseguente, il Tribunale ha del tutto correttamente argomentato che la condotta del franchisee avesse comportato l’erosione del valore
del marchio e della brand image del medesimo.

 

*Avvocato – Frignani Virano e Associati Studio Legale

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