franchising

Origini ed evoluzione del contratto franchising

di Paolo Fortina e Cristina Corsano –  avvocato, NL Studio Legale

Dalle tradizionali figure di intermediazione commerciale la prassi è andata evolvendosi verso forme di integrazione molto più complesse tra produttore e distributore.

Lo sviluppo del franchising (o affiliazione commerciale) è iniziato nel nostro paese in maniera massiccia ad opera della grande distribuzione nel corso degli anni Settanta. 

Dal punto di vista della disciplina normativa, in Italia, dopo un lungo periodo di affermazione del fenomeno solo sul piano pratico, senza che fosse individuata alcuna espressa regolamentazione, si è avvertita l’esigenza di introdurre una disciplina specifica.

Ciò che emerge, almeno nella pratica dei rapporti commerciali prima del 2004 in riferimento al franchising, è un quadro ben definito: la causa di tale contratto atipico veniva individuata nella trasmissione da parte del franchisor, o affiliante, di un fascio di proprie situazione attive (marchi, segni distintivi, know-how, metodi e scelte commerciali, ecc …) a fronte del pagamento del franchisee, o affiliato, di un corrispettivo in denaro, di solito in termini di canone di affiliazione o royalties.

Il punto di svolta si è avuto con l’emanazione della Legge n. 129/2004.

Intervento legislativo necessario poiché prima della suddetta legge si erano riscontrate profonde incertezze circa l’utilizzo di una definizione unitaria di tale contratto; tra le varie proposte in dottrina la più completa era quella proposta da Frignani, il quale considerava il franchising come “un sistema di collaborazione tra un produttore (o rivenditore) di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee) giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di distribuzione, con il diritto di sfruttare, a determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma di denaro, brevetti, marchi, nome, insegna o addirittura anche una semplice formula o segreto commerciale a lui appartenente; inoltre il primo si obbliga a certi rifornimenti di beni o servizi, mentre il secondo si obbliga a conformarsi ad una serie di comportamenti prefissati dal primo”.

In seguito alla Legge n. 129/04 arriva la definizione di contratto di franchising.

L’art. 1 si esprime: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. che chiarisce altresì il significato da attribuirsi a nozioni essenziali quali know-how, diritto di ingresso (entrance fee), royalties e beni dell’affiliante”.

Tale articolo chiarisce altresì il significato da attribuirsi a nozioni essenziali quali know-how, diritto di ingresso (entrance fee), royalties e beni dell’affiliante.

In definitiva il contratto di franchising è una forma di collaborazione tra imprese, in cui taluni soggetti, i franchisees, commerciano prodotti del franchisor, utilizzandone il marchio e il know-how, ma mediante una distinta organizzazione, rimanendo soggetti economicamente e giuridicamente del tutto distinti dal franchisor.

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