Scopo ed obiettivi dellle società benefit

Si aprono nuove opportunità alle società che intendono perseguire finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro

Avv. Patricia de Masi Taddei Vasoli*
Avv. Federica Bernareggi

A partire dal 2006 negli Stati Uniti d’America si pone la questione di attuare una nuova concezione di business. Promotore di questa concezione è stato l’ente americano no profit B-Lab, che ha per primo introdotto una sostanziale modifica nello statuto e nell’oggetto sociale delle aziende: si persegue il profitto, ma nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e performance di qualità socio-ambientale. Nasce così una nuova tipologia di impresa, definita B-Corp, la quale oltre alla produzione di utili, si sottopone al contempo ad un rigoroso percorso di valutazione (c.d. Benefit Impact Assessment) volto a misurare la qualità dell’impatto generato sugli stakeholders (portatori di interessi esterni alla compagine societaria), al fine di ottenere una certificazione dell’impegno assunto nei confronti degli stessi. La certificazione B-Corp consente quindi di dichiarare al mercato di essere un’impresa orientata ai principi di sostenibilità all’interno dell’intera catena del valore.

Il contesto italiano delle società  benefit

A partire dal 2014, le B Corp® certificate italiane hanno promosso un progetto politico che ha portato alla firma del Disegno di Legge sulle Società Benefit, depositato nell’aprile 2015. Tale normativa è stata sviluppata da un team internazionale di giuristi, imprenditori e altri stakeholder in armonia con la disciplina delle Benefit Corporation già esistente negli USA e in fase di introduzione in numerosi altri paesi. Il disegno di legge sulle Società Benefit è poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), art. 1, commi 376-384, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. L’Italia ha così introdotto – per prima in Europa – la Società Benefit, creando una nuova qualifica che tutti i tipi societari possono acquisire. La legge non introduce infatti un nuovo tipo societario, potendo la Società Benefit (di seguito, per brevità “SB”) assumere la veste giuridica di una qualsiasi società commerciale di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (S.s., S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., ecc.). In particolare, le nuove norme prevedono che: le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell’oggetto sociale; la società sia gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto (c.d. stakeholders); sia individuato nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune; sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell’impatto di attività. Non trattandosi di un nuovo tipo societario, questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice (o dalle leggi speciali) per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi. Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società. Questa scelta del legislatore consente di valutare costi e vantaggi di un’opzione per la SB al netto di incentivi esterni, che potrebbero essere previsti in un secondo momento. L’indicazione nell’oggetto sociale delle finalità perseguite rende pienamente lecito ciò che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori rispetto a quello tipico della causa societaria, ossia la produzione e la divisione di utili.

Scopo e finalità delle società benefit

Le SB perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le SB perseguono tali finalità di beneficio comune operando in modo responsabile (impegnandosi a considerare l’impatto della società sull’ambiente per creare valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder), sostenibile (creando condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale) e trasparente (comunicando annualmente i risultati conseguiti, i progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il grande pubblico).
La SB deve specificare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Tale disposizione consente alla società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l’unico obiettivo dell’attività aziendale. Le SB possono, infatti, espressamente perseguire due obiettivi: profitto e beneficio comune, con il conseguente sorgere di nuovi compiti e responsabilità in capo agli amministratori. Le finalità di beneficio comune entrano nel processo produttivo vincolando gli amministratori a precise scelte di politica aziendale basate sul bilanciamento tra diversi interessi.
Ciò apre nuove opportunità alle società che intendano perseguire finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro, le quali potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi capitali, crescere, o cedere l’attività senza che a ciò consegua la perdita dei valori originari dell’azienda.
L’obbligo di indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica anche alle società diverse dalla SB, qualora intendano perseguire anche questa nuova finalità. In tal caso, queste società sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ogni tipo di società. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del tipo societario prescelto.

Obblighi e responsabilità degli amministratori e della società benefit

Accanto alla previsione dell’indicazione nell’atto costitutivo delle finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, la legge si individua gli specifici obblighi in cui incorrono gli amministratori della società benefit e le relative responsabilità.
In primo luogo, la legge stabilisce che la SB deve garantire il bilanciamento dell’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto. Gli amministratori della società hanno quindi ampia discrezionalità, potendo adottare scelte strategiche e operative che non siano volte a incrementare la redditività della partecipazione sociale e che possano nel breve termine anche produrre un impatto negativo sulla stessa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del bilanciamento tra i diversi interessi indicati nello statuto. Gli amministratori dovranno gestire l’impresa nel rispetto degli obblighi e dei doveri rapportati al tipo societario prescelto e dovranno altresì impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesta dalla natura dell’incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla società e ai suoi soci, valutando l’impatto che le decisioni gestionali generano sulle finalità ulteriori indicate nello statuto. Ciò non implica che a tali finalità debba essere necessariamente attribuita preferenza, ma comporta un obbligo degli amministratori di agire in modo da garantire una compensazione tra i rispettivi vantaggi e sacrifici che determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti.
È inoltre previsto che l’organo amministrativo della società debba individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. Scopo di tale obbligo è quello di rafforzare la struttura organizzativa dell’impresa, attribuendo a determinati soggetti il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché quello di supervisionare che le procedure aziendali garantiscano l’efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell’impresa. Trattandosi di una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, la legge attribuisce ampia discrezionalità agli amministratori nell’individuazione del soggetto a cui attribuire tale compito, i quali potranno decidere di attribuire l’incarico a funzioni già esistenti, esternalizzarlo oppure ancora attribuire deleghe specifiche in tal senso a uno stesso amministratore. In capo agli amministratori delle società benefit è inoltre posto l’obbligo di redigere una specifica relazione sul beneficio comune perseguito. Con questa relazione gli amministratori riferiscono ai soci sulle specifiche attività poste in essere per il perseguimento del beneficio comune, sulle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri stakeholders, sulle ragioni per cui abbiano attribuito preferenza all’uno piuttosto che all’altro in determinate circostanze; sui livelli di performance ambientale e sociale realizzati, nonché sulle linee programmatiche di sviluppo futuro. La relazione sull’attuazione del beneficio comune deve essere, infine, pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente. Tale pubblicazione rappresenta, oltre all’uso nella denominazione sociale dell’espressione società benefit, il mezzo con cui la società comunica al mercato le informazioni sulla sua particolare attività, offrendo ai soggetti interessati a investimenti sostenibili elementi utili per valutare le performance dell’impresa e sui quali basare le proprie strategie di investimento.

Gli amministratori hanno gli stessi doveri di una qualsiasi società

Si devepre cisare che gli amministratori incorrono negli stessi doveri imposti dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società e dovranno così rispettare il dovere di agire con diligenza e in modo informato, nonché quello di perseguire l’interesse sociale senza conflitti di interesse. Gli amministratori di SB saranno inoltre responsabili verso la società per non aver gestito la stessa in modo da bilanciare l’interesse dei soci con quello delle altre categorie di soggetti indicate nello statuto e per la violazione dello specifico obbligo di individuare il responsabile cui attribuire i compiti e le funzioni relative al perseguimento del beneficio comune. In questi casi è infatti la stessa legge di stabilità per il 2016 a prevedere che “la Società Benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”.

*dMTV LEX

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