Segretezza e franchising

Nel franchising gli “angoli segreti” sono molti e non raramente (e imprudentemente) rimangono troppo accessibili.

Si tratta di misure di salvaguardia che devono essere rivolte sia verso “l’interno”, verso dipendenti o collaboratori, che verso “l’esterno”, cioè verso i terzi in generale.

di Mirco Comparini – Commercialista e Revisore Legale 

Quando si parla di “segretezza” nel franchising, si innesca un automatismo mentale e il pensiero passa direttamente al know-how (con la definizione e le caratteristiche contenute nella L.129/2004) e alla relativa protezione più frequentemente indirizzata nei confronti dei franchisee, sia per il periodo di vigenza contrattuale, sia per il periodo post contrattuale.

Pur dovendo rilevare che un’altra delle tante carenze della legge sul franchising sia anche quella per la quale non risulti l’obbligo di assoggettare a segretezza e riservatezza il potenziale affiliato che riceve informazioni senza portare a buon fine l’adesione, questo proprio perché la norma si posiziona nella fase precontrattuale, e pur confermando che tale possibilità rimane comunque attuabile in forma volontaria tra le parti, la stessa norma, invece, prevede una specifica assunzione di responsabilità in termini di segretezza in un articolo che, a parere di chi scrive, è alquanto trascurato da molti operatori.

Mi riferisco al comma 2 dell’articolo 5 (Obblighi dell’affiliato) che così recita: “L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale”.
Si tratta di misure di salvaguardia che devono essere rivolte sia verso “l’interno”, verso dipendenti o collaboratori, che verso “l’esterno”, cioè verso i terzi in generale, come, ad esempio, i fornitori, sia di beni, che di servizi.

Se possiamo considerare le informazioni in possesso del dipendente o del collaboratore rientranti nella sfera di controllo del titolare dell’impresa, che avrà perciò tutti i diritti di impedirne la divulgazione (purchè le metta effettivamente in atto con atti concreti e con prove), diverso e più complesso potrebbe anche essere il caso di tutela verso l’esterno.

Come detto, a parere di chi scrive, il tema risulta alquanto trascurato in quanto è facilmente affermabile, ad esempio, che nessun datore di lavoro franchisee (e i loro consulenti) si pongono il problema di gestore e regolamentare (e come) il rapporto di segretezza con le risorse umane operative in azienda, ma la casistica è molto più ampia e numerosa.

In ogni caso, si tratta di un tema che deve essere letto in combinazione con altre norme, in particolare quelle sulla protezione dei segreti commerciali.
Infatti, indipendentemente dal trattare o commentare il franchising, è ben noto come, da secoli, i dati e le informazioni aziendali rappresentino gli assets di maggior valore e oggi ancor di più nell’economia moderna e globale.

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